Pubblicati i Decreti legislativi n. 7 e 8, anno 2016, con cui è stata operata una profonda depenalizzazione di reati penali considerati minori, sia per la loro oramai poco sentita pericolosità sociale, sia (e soprattutto) per tentare di svuotare le aule dei Tribunali penali da una moltitudine di reati che per gran parte venivano dichiarati prescritti ovvero le pene comminate erano poco incisive.
Con il D. Lgs. n. 7/2016 è stata prevista, in sostituzione della sanzione di tipo penale per numerosi reati, una sanzione pecuniaria“civile”, la quale potrà essere comminata, però, soltanto all’esito dell’eventuale giudizio civile di tipo risarcitorio presentato dalla persona offesa di quel reato ora depenalizzato.
Si realizza così un unico procedimento, da incardinarsi innanzi al Giudice competente secondo le usuali regole del processo civile, che però avrà due sbocchi, di cui il primo necessariamente propedeutico al secondo: 1) giudizio civile risarcitorio instaurato dalla persona offesa, al cui eventuale esito positivo, 2) il Giudice comminerà anche la sanzione civile (che andrà a rimpinguare la Cassa delle ammende).
Il D. Lgs. n. 8/2016 ha invece depenalizzato, trasformandoli in illeciti amministrativi (regolati dalla Legge n. 689/1981), una moltitudine di reati per i quali era prevista sostanzialmente la sola pena della multa o dell’ammenda.
Per un elenco dei reati interessati dalla riforma si vedano Decreto Legislativo n. 7 del 2016 e Decreto Legislativo n. 8 del 2016.